Il portale
delle  aree sosta camper

Un'altra vittoria dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Toscana ha accolto il ricorso presentato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti contro il Comune di San Vincenzo per l'annullamento dell'ordinanza n. 260 emessa dal Sindaco di San Vincenzo il giorno 30 agosto 2012.
Con suddetta ordinanza, il Primo Cittadino vietava la sosta delle vetture autocaravan sulle vie e piazze cittadine, al di fuori degli spazi appositamente autorizzati.
 
L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha risposto con forza chiedendo, oltre all'annullamento, l'installazione di una segnaletica che, in conformità all'ordinanza n. 260/2012, prevedesse il divieto di occupazione continuativa di autoveicoli in genere se utilizzati come dimora e/o bivacco e/o accampamento.
 
San Vincenzo è un  comune toscano di poco meno di 7.000 abitanti. Affacciato sul Mar Ligure, a sud di Livorno, San Vincenzo sembra essere, per la sua bellezza e per la sua storia, uno dei centri balneari più apprezzati della Toscana, meta quindi di migliaia di turisti.
 
Tutto ciò che il Sindaco di San Vincenzo avrebbe voluto ottenere con l'ordinanza in questione sarebbe stata la tutela del proprio territorio, la salvaguardia ambientale e l’igiene pubblica eliminando:
  • i pericoli derivanti dall’occupazione continuativa, da parte degli autocaravan, di aree in cui è consentito il parcheggio dei veicoli
  • i possibili fenomeni di inquinamento derivanti da scarichi di acque luride o da abbandono di rifiuti solidi urbani
  • l’intralcio al traffico causato dalle dimensioni dei mezzi in questione viste le caratteristiche strutturali di molte strade comunali
a discapito del turista, in questo caso camperista, che rispetta e ama rispettare l'ambiente, l'ordine e il bene comune.
 
L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è insorta sottolineando non solo la violazione degli articoli
  • 54 del d.lgs. n. 267/2000
  • 157 del d.lgs. n. 285/1992
  • 185, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285/1992
ma anche l'eccesso di potere, la contraddittorietà, l'illogicità della motivazione, il travisamento dei fatti, la falsità dei presupposti, l'inosservanza di direttive ministeriali e la disparità di trattamento messi in atto dal Primo cittadino del piccolo comune toscano.
 
A conlusione della Sentenza (n.576 del 13 aprile 2015) "...non essendoci nel caso in esame i suesposti eccezionali fenomeni di grave pregiudizio per la pubblica sicurezza e mancando, comunque, una documentata attività istruttoria posta a supporto della potestà amministrativa extra ordinem esercitata dal Comune, il ricorso deve essere accolto...".
 
L'Italia è bella e tutti devono avere la possibilità di visitarla, con rispetto, sempre!