Il portale
delle  aree sosta camper

Tra bomboloni e bombole

Bombolone, bombola o ricaricabile? I dubbi del neo-camperista
 
In realtà non potremmo scegliere. Ci sono delle norme ben precise che regolano il possesso, il riempimento e l'utilizzo delle bombole.
Ma iniziamo dal principio: il cosìdetto bombolone.
In principio i Camper montavano al loro interno una bombola da 10 kg. Questa risultava essere, però, insufficiente con la stufa e i fornelli a pieno regime. Allora si pensò di aggiungere un'altra bombola. Ma, anche questa idea, non sembrò soddisfare, in termini di giorni di utilizzo, le esigenze del camperista.
La soluzione al problema fu un serbatoio di tipo automobilistico, che poteva essere ricaricato, come un'automobile, direttamente nelle stazioni di rifornimento. Qui nacque ciò che oggi conosciamo con il nome di Bombolone.
 
Il problema sembrava dunque risolto ma non era così. Numerosi tecnici notarono che i gas per autotrazione lasciavano molte impurità nei condotti del Camper (fornelli, boiler, frigo e stufa). Il maggiore sporco riscontrato era l'olio che otturava gli ugelli delle principali utenze di bordo.
 
Fu questo il momento in cui l'utilizzo del bombolone diminuì a favore della tradizionale bombola in doppia mise.
Per ovvie ragioni, chi ha ancora un bombolone montato sul suo mezzo non è costretto a sostituirlo. Nonostante ciò, anch'egli, rientra nel Decreto Legislativo 128/2006 che disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonchè l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti.
 
L'art 18, comma 5 del decreto recita:
  • Chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata ed è disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di cinque giorni fino ad un massimo di trenta giorni. Qualora la violazione venga nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata ed è disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei mesi
Dunque, appare lampante il divieto assoluto di ricaricare bombole e bomboloni per questioni di sicurezza.
A risentirne è il portafoglio del camperista che è disposto a spendere qualche soldino in più in nome della sécurité personnelle e sociale!!!
 
In aggiunta l'Europa, attraverso il Ministero dell'Interno, disciplina il parcamento delle auto a GPL al primo piano interrato delle autorimesse.
 
Il Decreto 22 novembre 2002 del Ministero dell'Interno permette il parcheggio al primo piano interrato delle autorimesse, agli autoveicoli a GPL con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al Regolamento ECE/ONU 67/01. Chi ha trasformato a GPL o acquistato il proprio mezzo a partire dal 10 gennaio 2001, ha montato obbligatoriamente un impianto di questo tipo.
 
I veicoli a GPL che montano impianti non dotati di sistema di sicurezza conformi al regolamento ECE/ONU 67/01, saranno ancora soggetti alle restrizioni previste dal Decreto 1 febbraio 1986 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili", che consente ai possessori di veicoli a GPL di parcheggiare "soltanto nei piani fuori terra, non comunicanti con piani interrati". Comunque, chi ha installato sul proprio mezzo un impianto GPL prima del 10 gennaio 2001, e quindi non in regola con il 67/01, può decidere di adeguarlo al regolamento europeo, sostituendo serbatoio e multivalvola con un fermo macchina minimo."
 
Galleria Fotografica